.: Associazione di Volontariato e Solidarietà Città di Polizzi Generosa :.
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Lo Statuto
Lo Statuto | Statuto |
| domenica 27 febbraio 2005 | |
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STATUTO Art.1) - è costituita, con sede provvisoria in Polizzi Generosa, Piazza Nicolò Trapani 16/18 una Associazione di Pubblica Assistenza denominata "ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO E SOLIDARIETà CITTà DI POLIZZI GENEROSA - ONLUS" L’Associazione è regolata dalle norme vigenti sul volontariato, Legge quadro 11.08.1991 n° 266, Legge regionale n° 22 del 07.06.1994 nonch? dai Regolamenti comunitari vigenti per funzione e materia e da tutte quelle norme emanate o da emanarsi che riguardano le attività delle Associazioni di volontariato e delle ONLUS. 1. L’Associazione di Volontariato e Solidarietà Città di Polizzi Generosa – ONLUS è una Organizzazione non Lucrativa di Utilità Sociale cui possono aderire tutti coloro che ne condividono gli scopi, comprese anche altre Associazioni, Movimenti, Gruppi, Cooperative ecc. 2. Costituisce motivo di aggregazione dei cittadini che attraverso concrete attività di supporto di attività di volontariato organizzato possano contribuire al soddisfacimento di particolari fasce deboli, ammalati, persone in stato di bisogno, partecipano così, in modo diretto, alla crescita ed allo sviluppo della collettività. 3. L’Associazione non ha fine di lucro, è aconfessionale, apartitica, apolitica, ha struttura democratica e ha durata illimitata. 4. è vietato ai Soci di espletare – all’interno dell’Associazione – attività diverse non previste dal presente Statuto. 5. è vietata la distribuzione di utili, avanzi di gestione nonch? fondi, risorse e capitali anche in forma indiretta. 6. Può aderire a Associazioni Nazionale del settore. Art.2) - L'Associazione di Volontariato e Solidarietà Città di Polizzi Generosa – ONLUS si prefigge di contribuire alla promozione civile, sociale e culturale delle Comunità in cui opera al fine di affermare i valori universalmente riconosciuti quali la pace, la sicurezza, la convivenza pacifica nel rispetto dei diritti dell’uomo e dell’infanzia promovendo forme di collaborazione con gli Enti pubblici e privati, ONLUS, ONG per collaborare nell’espletamento di tutte quelle attività di solidarietà e di assistenza idonee a garantire il benessere fisico, psichico e sociale quali diritti fondamentali e inalienabili di ogni persona. Pertanto i sui fini sono: a) Coinvolgere, attraverso lo studio del contesto tutti i cittadini perch? concorrano alla risoluzione dei problemi interpersonali, la convivenza civile e sociale sensibilizzandoli, così, a realizzare l’affermazione dei valori culturali centrati sulla promozione della persona; b) Promuovere e realizzare servizi solidali idonei al soddisfacimento dei bisogni collettivi ed individuali della Comunità; c) Favorire lo sviluppo della cultura della Solidarietà e della Relazione d’aiuto nel mondo della scuola e tra le famiglie; d) Collaborare con Enti ed Associazioni preposte – ONLUS. ONG ed Aziende USL a forme partecipative di interventi socio sanitari, in particolar modo, sull’ambiente e sul sociale debole (Handicap psico-fisico, emarginazione, problemi relazionali, devianza, legalità) ed a tutte quelle altre iniziative dirette, comunque, lla messa in atto di attività innovatrici e trasformatrici capaci di offrire servizi ed assistenza più rispondente. Art.5) - La sua attività consiste quindi: a) Collaborare con il S.S.N., nell’organizzare servizi programmati di assistenza ad ammalati bisognosi di particolari e eccezionali metodiche diagnostiche e/o terapeutiche; b) Nell'organizzare il soccorso mediante ambulanza ad ammalati e feriti; c) Nel promuovere ed organizzare la raccolta del sangue e la sensibilizzazione alla donazione degli organi; d) Nel promuovere iniziative di formazione ed informazione sanitaria e di prevenzione della salute nei suoi vari aspetti sanitari e sociali; e) Nel promuovere iniziative per la tutela dell'ambiente; f) Nel promuovere iniziative di carattere culturale, sportivo e ricreativo atte a favorire una migliore qualità della vita; g) Nel promuovere lo scoutismo; h) nell'organizzare la formazione del volontariato in collaborazione anche con i progetti di altri enti sulla base delle proprie disponibilità organizzative. L'Associazione si impegna anche a: - promuovere ed organizzare incontri per favorire la partecipazione dei cittadini allo studio dei bisogni emergenti ed alla programmazione del loro soddisfacimento; - organizzare forme di intervento istitutive di servizi conseguenti al precedente paragrafo; - promuovere ed organizzare la solidarietà sui problemi della solitudine e del dolore istituendo, in collaborazione con gli organi competenti, anche specifici servizi; - organizzare, in collaborazione con gli organi competenti, servizi sociali ed assistenziali, anche domiciliari, per il sostegno ai cittadini ed agli anziani, agli Handicappati e comunque in condizione anche temporanea di difficoltà; - organizzare momenti di studio ed iniziativa di informazione in attuazione dei fini del presente statuto anche mediante pubblicazioni periodiche; Art.6) - Possono essere soci dell'Associazione di Volontariato e Solidarietà Città di Polizzi Generosa tutti i cittadini di sani principi morali che tengono una condotta integra. I soci si impegnano a sostenere moralmente, materialmente o con la propria opera i fini istituzionali della Associazione e sono tenuti al versamento della quota associativa annuale, determinata dall'Assemblea dei soci. Tutti i soci che hanno superato la maggiore età, oltre che gli altri diritti statutari, hanno anche il diritto di votare in assemblea e di essere eletti alle cariche sociali. Per essere ammessi bisogna redigere apposita istanza, su apposito modulo prestampato, indirizzata al Presidente. Art.7) - I diritti dei soci sono: a) Partecipare alla vita associativa nei modi previsti al presente statuto e dai regolamenti ad esso derivanti; b) Eleggere le cariche sociali ed essere eletti, salvo i limiti di cui al precedente Art.6; c) Chiedere la convocazione dell'assemblea nei termini nei termini previsti dal presente statuto; d) Formulare proposte agli organi dirigenti , nell'ambito dei programmi dell'associazione ed in riferimento ai fini previsti nel presente statuto. Art.8) - I doveri dei soci sono: a) Rispettare le norme del presente statuto e i deliberati degli organi associativi; b) Non compiere atti che danneggiano gli interessi e l'immagine dell'Associazione. Art.9) - La qualità di socio si perde: a) Per morosità; b) Per esclusione; c) Per dimissioni. Perdono la qualità di socio per esclusione coloro che, per gravi e provate inadempienze nei confronti del presente statuto, rendono incompatibile il mantenimento del loro rapporto con l'Associazione. Art.10) - Le prestazioni fornite dagli aderenti sono del tutto gratuite. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo così come non può essere retribuita in alcun modo l'attività svolta nell'esercizio delle funzioni in relazione della carica ricoperta in seno all'Associazione. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'organizzazione di cui fa parte. Art.11) - L'esercizio finanziario dell'Associazione di Volontariato e Solidarietà Città di Polizzi Generosa comincia il primo gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Le entrate dell'Associazione di Volontariato e Solidarietà Città di Polizzi Generosa sono costituite: a) Dalle quote sociali; b) Dai contributi di enti pubblici e privati; c) Da oblazioni. d) Art.12) - Il Patrimonio dell'Associazione di Volontariato e Solidarietà Città di Polizzi Generosa è costituito: - Beni mobili ed immobili; - Dalle quote degli iscritti; - Dalle offerte, contributi e lasciti che potranno ad essa pervenire da soggetti pubblici e privati. Art.13) - Gli organi dell'Associazione sono: a) L'Assemblea dei soci; b) Il Consiglio Direttivo; c) Il Presidente; d) Il Collegio sindacale; e) Il Collegio dei Probiviri. Art.14) - L'Assemblea dei soci si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione dei bilanci e per gli altri adempimenti di propria competenza. Si riunisce altresì ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno un decimo dei soci regolarmente iscritti da non meno di tre mesi. Deve essere comunque convocata, anche a scopo consultivo, per periodiche verifiche sull'attuazione dei programmi ed in occasioni di importanti iniziative che interessano lo sviluppo associativo. Delle riunioni dell'Assemblea deve essere redatto, a cura del Segretario e sotto la responsabilità del Presidente della stessa, Verbale da trascrivere in apposito libri verbale dell'Assemblea. Le riunione dell'Assemblea sono valide in prima convocazione quando è presente la metà più uno degli aventi diritto ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti. Fra la prima e la seconda convocazione deve esistere un intervallo di almeno un'ora. Art.15) - L'Assemblea adotta le proprie deliberazioni con voto palese. Adotta il metodo del voto segreto quando si tratta di elezione delle cariche sociali o quando la deliberazione riguarda le singole persone. Risultano approvate quelle deliberazioni che raccolgono la maggioranza relativa dei consensi. Qualora nel corso delle votazioni le proposte ottengono la parità dei consensi queste si intendono respinte. Nelle elezioni delle cariche sociali, qualora due o più candidati ottengono la parità dei consensi, risultano eletti, fino alla concorrenza dei posti disponibili, i più anziani di età. Per le modifiche allo statuto sociale valgono le disposizioni descritte all’art.18 comma H Art.16) - L'Assemblea dei soci è convocata dal presidente dell'Associazione con avviso da affiggere nella sede sociale e da divulgare con tutti i mezzi informativi di cui può disporre l'Associazione, L'avviso di convocazione deve contenere gli argomenti all'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora della riunione stabiliti per la prima e la seconda convocazione e deve essere diffuso almeno 10 giorni prima di quello fissato per l'adunanza. Partecipano all'Assemblea i soci che hanno regolarizzato il versamento della quota associativa e che siano iscritti da almeno tre mesi. Le riunioni dell'Assemblea dei soci possono anche divenire pubbliche qualora all'ordine del giorno siano previsti argomenti di carattere collettivo e di interesse generale. è tuttavia facoltà del Presidente dell'Assemblea consentire ai non Soci di prendere la parola. Art.17) - In apertura dei propri lavori, L'Assemblea elegge un Presidente e un Segretario. Nomina quindi due scrutatori per le votazioni palesi e ove occorra tre scrutatori per le votazioni segrete. Art.18) - I compiti dell'Assemblea sono: a) Approvare i bilanci consuntivi e preventivi dell'Associazione; b) Approvare le relazioni del Consiglio Direttivo; c) Approvare e modificare l'ammontare delle quote sociali e determinare il termine ultimo per il loro versamento; d) Approvare e modificare le linee programmatiche dell'Associazione; e) Approvare e modificare i regolamenti di funzionamento operativo della stessa; f) Approvare il regolamento generale dell'Associazione uniformandola alla natura partecipativa della stessa; g) Approvare e modificare su proposta dei medesimi, il regolamento dei soci che svolgono attività volontaria; h) Approvare le modifiche dello statuto; per questo punto è necessaria la presenza, sia in prima che in seconda convocazione, della maggioranza dei Soci e le modifiche devono altresì essere approvate dalla maggioranza dei votanti . i) Deliberare su tutti gli argomenti preposti alla sua approvazione. La riunione dell'Assemblea, per gli adempimenti di propria competenza si svolge entro o non oltre il 31 marzo di ogni anni; j) Adottare i provvedimenti di cui al precedente Art.9. Art.19) - Il Consiglio Direttivo è composto da 7 soci, eletti in seno all'Assemblea e resta in carica 3 anni. Almeno due medici ed un infermiere professionale devono far parte di detto Consiglio. Il numero dei Consiglieri può essere aumentato fino a 12 persone previa modifica del presente statuto secondo le norme già citate. Il Consiglio si riunisce quando il Presidente lo ritiene opportuno o se ne è fatta richiesta da almeno un terzo dei componenti. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono convocate dal Presidente con avviso scritto da inviare a tutti i componenti, cinque giorni prima della data fissata. Per particolari o gravi circostanze i 5 giorni possono essere ridotti a 24 ore. L'avviso di convocazione, che deve contenere gli argomenti all'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora della riunione, deve essere, entro il medesimo termine di cui ai commi precedenti, esposto nei locali della sede sociale. Delle riunioni del Consiglio Direttivo viene redatto verbale a cura del Segretario e sotto la responsabilità del Presidente, da trascrivere in apposito libro verbale del Consiglio Direttivo. Art.20) - I compiti del Consiglio Direttivo sono: a) Predisporre le proposte da presentare all'Assemblea per gli adempimenti previsti da precedente Art.18; b) Eseguire i deliberati dell'Assemblea; c) Adottare tutti i provvedimenti necessari alla gestione dell'Associazione; d) Stipulare contratti, convenzioni, accordi nel proseguimento degli obbiettivi associativi; e) Aderire ad organizzazioni locali e nazionali di volontariato in attuazione dei fini e del presente statuto. f) Decidere sull'ammissione dei nuovi soci vagliandone i requisiti morali. Art.21) - Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide quando partecipi la metà più uno dei componenti. Il Consiglio Direttivo approva le proprie deliberazioni con il metodo del voto palese, salvo quando si tratti di votazioni riguardanti le singole persone o di elezioni alle cariche sociali. Per la validità delle deliberazioni valgono le stesse norme per l'Assemblea dei Soci: Art.22) - Il Consiglio Direttivo nella sua prima riunione dopo l'elezione da parte dell'Assemblea dei soci, elegge nel proprio seno il Presidente, il Vice Presidente, che sostituisce il Presidente nelle sue funzioni in caso di assenza a di impedimento, il Segretario ed il Tesoriere. Art.23) - Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione, può stare in giudizio per la tutela degli interessi morali e materiali dell'Associazione, può nominare avvocati e procuratori nelle linee attive e passive. Il Presidente sottoscrive tutti gli atti e contratti stipulati dall'Associazione e riscuote nell'interesse dell'Ente somme da terzi, rilasciando liberatoria quietanza. Il Presidente, se autorizzato, può delegare in parte o interamente i propri poteri al Vice Presidente o ad altro componente del Consiglio. Art.24) - I compiti del Segretario e del Tesoriere sono stabiliti dal regolamento generale dell'Associazione. Art.25) - Il Collegio Sindacale si compone di tre membri effettivi e due supplenti, eletti, anche tra i non soci, dall'Assemblea quale nominerà pure il Presidente del Collegio stesso ed ha durata triennale. Art.26) - Il Collegio Sindacale, almeno trimestralmente, verifica la regolare tenuta delle scritture contabili e lo stato della cassa dell'Associazione. Verifica altresì i bilanci, predisposti dal Consiglio Direttivo, ed esprime il proprio parere redigendo una relazione da presentare all'Assemblea dei soci. Delle proprie riunioni il Collegio Sindacale redige un verbale da trascrivere in apposito libro. Art.27) - Il Collegio dei Probiviri si compone di tre membri effettivi e due supplenti, eletti, anche tra i non soci, dall'Assemblea. Nella prima riunione dopo la nomina da parte dell'Assemblea, il Collegio dei Probiviri elegge nel proprio seno il Presidente. Art.28) - Il Collegio dei Probiviri, con giudizio insindacabile, delibera sui ricorsi presentati dai soci contro i provvedimenti adottati dal Consiglio Direttivo ai sensi del precedente Art.18. Le quote sociali vengono stabilite in misura di L. 10.000 ( lire diecimila) per i soci minorenni e studenti; L. 30.000 (lire trentamila) per i soci maggiorenni. La quota associativa non può essere trasferita a terzi o rivalutata. Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’Assemblea dei Soci convocata in seduta straordinaria con l’approvazione, sia in prima che in seconda convocazione di almeno i 4/5 dei Soci esprimenti il solo voto personale, con esclusione di delega. Così come pure la richiesta dell’Assemblea straordinaria da parte dei Soci avente per ordine del giorno lo scioglimento dell’Associazione deve essere presentata da almeno i 4/5 dei Soci con diritto di voto con esclusione delle deleghe. L’Assemblea, all’atto dello scioglimento dell’Associazione, delibererà, sentita l’autorità preposta, in merito alla destinazione del patrimonio dell’Associazione che dovrà essere devoluto obbligatoriamente ad Associazioni di volontariato che perseguitano gli stessi fini sociali dell’Associazione. Per quanto non specificato nel presente statuto, valgono le vigenti disposizioni di legge. Approvato con delibera dell'Assemblea dei soci del 25 luglio 1999. |
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